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Sabato, 27 Febbraio 2016 09:03

Inspiegabile appello della #RAI sul canone e scoppia la corsa per non pagarlo: vi diciamo noi come

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Un cartello come quello dei cani sui cancelli con scritto: attenti al canone

Imperversa in tutte le rubriche l'appello della Rai "sarà più facile ed economico". Forse spillare i nostri soldi? Non se ne può più e non si capisce a cosa serva l'assillante appello. Forse lo spazio era già pagato? Con i soldi del vecchio canone?
Prima di tutto non è più un canone da tempo. È una tassa e ormai neanche più sul possesso di un TV o sulla visione della RAdioTelevisione Italiana. Il perfetto obolo alla italiana.

L'assillante appello ha però sortito un effetto: una gran corsa per le informazioni su come non pagare la tassa canone. Si sa siamo in Italia, tutto il mondo è paese poi su internet, dilaga la disinformazione. Abbiamo deciso di fare chiarezza...

L'autocertificazione per non pagare il canone Rai

Diversi siti consigliano questa modalità, persino qualcuno che si occupa specificatamente di legge. In questi siti è possibile trovare fac-simile per ogni possibile situazione di non debenza del Canone Rai, dalla disdetta del canone alla dichiarazione di non possesso del televisore.

Per la strada dell'autocertificazione spesso però non leggiamo una importantissima avvertenza: deve essere tutto vero.

Autocertificazione: cosa succede se si dichiara il falso?

L'autocertificazione è una dichiarazione che un soggetto produce ad un organismo pubblico, in sostituzione di un determinato certificato.
La disciplina normativa è dettata in via principale dal D.P.R. 445 del 2000 che prevede quali situazioni sono autocertificabili da parte dei privati (articoli 46 e 47 del decreto). Per quanto concerne gli stranieri, occorre distinguere tra coloro che sono cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea e coloro che invece sono cittadini extracomunitari.
I primi possono autocertificare tutte le situazioni contemplate dal citato testo di legge, in quanto ciò è espressamente previsto.

Dichiarazioni false

La dichiarazione rilasciata mediante un'autocertificazione è destinata a provare la verità di quanto dichiarato.
Ciò significa che quanto dichiarato si presume sia vero. E' però bene ricordare che le Pubbliche Amministrazioni che accettano le autocertificazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni. Se i controlli riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazioni, l'Amministrazione procedente richiede direttamente all'Amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione conferma scritta, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. Qualora la dichiarazione non corrisponda al vero, si risponderà certamente dei reati di falso ("chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.").

Quali tipi di reati sono configurabili

Il codice penale prevede sanzioni molto gravi per chi rilascia false dichiarazioni.
L'articolo 483 c.p. prevede che chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Ancora, è punito con la reclusione da uno a sei anni chi dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o di un'altra persona (articolo 495 del codice penale).

Viene poi espressamente punita anche l'esibizione di un atto falso. Il decreto prevede infatti che l'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. In questo caso il reato viene commesso se c'è consapevolezza che quanto è dichiarato nell'autocertificazione non corrisponde al vero.

Canone Rai 2016: ecco chi non deve pagare

Esenzione per anziani - Una legge del 2007 stabilisce che chi ha compiuto 75 anni entro il termine del pagamento del canone possa godere dell'esenzione nel caso in cui non conviva "con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio" e disponga di un reddito familiare "non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità", ovvero 6.713,98 euro l'anno.

Militari delle Forze Armate Italiane - L'esenzione è prevista solo per ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate. Il possesso del televisore all'interno di un alloggio privato, anche se situato dentro le strutture militari, non esonera dal pagamento del canone.

Militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato - Per i militari di cittadinanza straniera appartenenti alle forze armate della Nato di stanza in Italia è possibile usufruire dell'esonero scrivendo al S.A.T. Sportello Abbonamenti TV, allegando una dichiarazione del Comando da cui dipende l'interessato o un'autocertificazione attestante l'appartenenza alle Forze armate della Nato.

Agenti diplomatici e consolari - Gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia sono esonerati dall'obbligo di corrispondere il canone tv a condizione che nel Paese da loro rappresentato anche i nostri rappresentanti diplomatici godano di uguale trattamento.

Rivenditori e riparatori TV - Sono esonerate dal pagamento del canone le imprese che esercitano attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radio-televisiva.

Esonero e Rimborso Canone Rai sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Il beneficio tributario

L'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificato dall'articolo 42 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto l'abolizione del pagamento del canone di abbonamento alla Rai per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni  che siano in possesso di determinati requisiti. Il beneficio viene applicato a partire dall'abbonamento relativo all'anno 2008.

Soggetti beneficiari

In base al dettato normativo e secondo quanto specificato nella circolare n. 46/E del 20 settembre 2010, i requisiti per accedere al beneficio sono:

  • aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno);
  • non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio;
  • possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge, non sia superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità. Ai fini del calcolo del reddito utile per fruire del beneficio occorre effettuare la somma del reddito imputabile al soggetto interessato all'agevolazione e del reddito imputabile al coniuge dello stesso. Vanno conteggiati i redditi riferiti all'anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell'agevolazione in esame. 

Il reddito che rileva ai fini della fruizione dell'agevolazione è dato dalla somma:

  • del reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente. Per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;
  • dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i  proventi di quote di investimenti;
  • delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
  • dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Sono esclusi dal calcolo:

  • i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili); 
  • i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
  • il reddito della casa di abitazione principale e relative pertinenze;
  • i redditi soggetti a tassazione separata.

L'agevolazione compete se nell'abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l'apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

Modalità di presentazione della dichiarazione, reperibilità moduli e altre informazioni

A questo indirizzo è possibile scaricare i moduli e tutte le altre informazioni per chiedere l'esonero e il rimborso del canone RAI.

Ecco come non pagare il canone Rai: l'avvocato rivela la mossa vincente

Forse però c'è una scappatoia legale a questa odiata gabella. In primis il canone è un'imposta espropriativa (in pochi anni di pagamento l'ammontare dell'imposta pagata supera il valore dell'oggetto tassato). Inoltre, secondo più fonti ed esperti, non è legittima la pretesa di un pagamento inserito in una bolletta destinata ad altri servizi (nel caso specifico, l'elettricità). Vi sono poi altre, ed eterne, questioni tutte italiane. Per esempio la Rai è la sola tv pubblica sovvenzionata da una tassa a fare affidamento sulla pubblicità per una percentuale pari al 43% dei suoi ricavi. In Gran Bretagna, alla Bbc, è addirittura vietato fare pubblicità.

Ed è in questo - avvelenato - contesto che si inserisce l'avvocato tributarista Luigi Piccarozzi, che annuncia di avere già pronti nel suo ufficio un centinaio di di ricorsi contro il canone in bolletta. Un faldone pronto a trasformarsi in una vera e propria class action contro il pagamento dei 100 euro che scatterà, nei programmi del governo e di Viale Mazzini, nel mese di luglio. Insomma, ci sono gli estremi per una causa collettiva contro Viale Mazzini, e c'è da scommettere che saranno in molti a voler aderire all'iniziativa. Un'iniziativa che, assicura l'avvocato Piccarozzi, ha ottime possibilità di successo.

Letto 2437 volte Ultima modifica il Sabato, 27 Febbraio 2016 10:12
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